SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.252 DEL 22/04/16
INDICE
- Camera di medicazione aziendale e personale sanitario
- L’infortunio in itinere: il risarcimento dei danni subiti nel tragitto casa-lavoro
- Il tempo per indossare la divisa da lavoro va retribuito
- Lo stress lavoro correlato questo sconosciuto…in Italia
- Immagini e indicazioni per l’utilizzo in sicurezza dei trabattelli
- Un nuovo supporto per utilizzare scale portatili più sicure
- Sette regole vitali per chi lavora sulle linee elettriche
Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.
La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.
L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.
Marco Spezia
ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro
Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”
Medicina Democratica
sp-mail@libero.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156
http://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210
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CAMERA DI MEDICAZIONE AZIENDALE E PERSONALE SANITARIO
LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.74
Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.
Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.
Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.
Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.
Marco Spezia
QUESITO
Ciao Marco,
l’azienda in cui lavoro (azienda chimica-farmaceutica), con circa 380 dipendenti che lavorano su 3 turni settimanali, ha nel proprio sito una camera di medicazione con un presidio infermieristico giornaliero con una infermiera professionale, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Fino a qualche anno fa il presidio infermieristico era di 2 persone dalle ore 6.00 alle ore 22.00 che è stato ridotto.
Oggi l’azienda sulla scorta della decisione di vendere il sito a terzi ha cominciato a ridurre i costi e quindi a fare tagli al servizio di infermeria, in cui vuole ulteriormente ridurre le ore di presidio infermieristico giornaliero della camera di medicazione.
Ho visto che il punto 5.6 “Camera di medicazione” dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08 prevede che le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo 40 del Decreto, sono obbligate a tenere e allestire adeguatamente la camera di medicazione.
Inoltre, il punto 5.8 “Personale sanitario” sempre del suddetto Allegato prevede che tale tipo di aziende debbano avere un presidio con un infermiere o, in difetto, con una persona pratica dei servizi di infermeria, incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
Secondo le procedure aziendali, quando avviene un infortunio e un incidente occorre chiamare il pronto soccorso pubblico di zona.
Abbiamo inoltre una squadra di primo soccorso, preparata ad allertare i soccorsi del personale sanitario e intervenire per adottare le prime misure basi di salvaguardia dell’infortunato.
Ma tutto ciò non può sostituire le capacità di un presidio infermieristico o personale sanitario che è professionalmente preparato a un trattamento tempestivo e appropriato di un individuo ferito, il cui intervento primario di primo soccorso che riceve fin dall’inizio può essere determinante riguardo alla possibilità di sopravvivenza e di guarigione dello stesso infortunato.
La domanda che ti pongo è: cosa si può fare sotto l’aspetto della norma?
Sicuramente possiamo esercitare una protesta sindacale per questa riduzione della sicurezza quando gli sprechi sono altrove.
Ti ringrazio per l’attenzione, saluti.
RISPOSTA
Ciao,
tieni conto che il tuo quesito non è di facile risposta, in quanto la normativa è abbastanza vaga in merito.
Faccio prima di tutto una necessaria e indispensabile precisazione.
Tutto il punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, relativo alla struttura di primo soccorso aziendale (al cui interno erano contenuti i punti 5.6 e 5.8 da te citati) è stato integralmente eliminato dal famigerato Decreto cosiddetto “correttivo” del Governo Berlusconi (il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009).
Ad oggi quindi il D.Lgs. 81/08 non dispone nessuna prescrizione per i locali di primo soccorso, se non quelle che riporterò nel seguito.
In merito alla organizzazione del servizio di primo soccorso il D.Lgs. 81/08 è di fatto abbastanza vago, lasciando alla responsabilità del datore di lavoro l’organizzazione del servizio, ma rimandando anche, per alcuni dettagli della organizzazione, al Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (D.M. 388/03).
In merito al servizio di primo soccorso (e in generale ai servizi di gestione dell’emergenza) il D.Lgs. 81/08 impone genericamente come obbligo al datore di lavoro o al dirigente quanto disposto dall’articolo 18, comma 1 alle lettere b), h), t):
“Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono:
[…]
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
[…]
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
[…]
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
[…] “
L’articolo 43 definisce poi in generale gli obblighi relativi alla gestione delle emergenze, specificando al comma 1, lettera a) che:
“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Pertanto un primo obbligo definito in dettaglio dal D.Lgs. 81/08 è quello di garantire la possibilità di contattare i servizi pubblici di emergenza, con particolare riferimento al servizio di pronto soccorso.
La successiva lettera b) richiama poi l’obbligo di designazione degli addetti al servizio di primo soccorso:
“[il datore di lavoro] designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b)”.
L’articolo 43 non specifica però quale deve essere il numero minimo degli addetti al servizio di emergenza (e quindi di primo soccorso) limitandosi ad affermare genericamente al comma 2 che:
“Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46”.
In realtà i “decreti di cui all’articolo 46” relativamente al primo soccorso non sono mai stati emanati, per cui la decisione in merito al numero degli addetti al primo soccorso è lasciata alla decisione del datore di lavoro.
L’articolo 45 del D.Lgs. 81/08 tratta più in dettaglio dell’organizzazione del primo soccorso, specificando al comma 1 che:
“Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Pertanto tale dettato lascia al datore di lavoro la responsabilità di organizzare il servizio di primo soccorso, in termini di numero di persone, di presenza eventuale di sala medica e di modalità di contattare i servizi esterni.
Il successivo comma 2 rimanda al D.M. 388/03 la definizione delle attrezzature minime di primo soccorso e di qualificazione professionale dei componenti della squadra di primo soccorso:
“Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Va osservato che i “successivi Decreti Ministeriali di adeguamento” non sono mai stati emanati, per cui, ad oggi, si applica solo quanto stabilito dal D.M. 388/03.
I dettati del D.M. 388/03 variano in funzione della tipologia di azienda, secondo la classificazione di cui all’articolo 1, comma 1:
“Gruppo A:
- I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A”.
Nel tuo caso (azienda chimica con più di tre lavoratori con indice infortunistico inferiore a 4) l’azienda appartiene al gruppo B.
Le attrezzature di primo soccorso per le aziende sono definite dall’articolo 2 del D.M. 388/03:
“1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1, che fa parte del presente Decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
- Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
- a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
- Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli Allegati 1 e 2, è aggiornato con Decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.
[…]”
Come vedi, il D.M. 388/03 non parla più di locale di primo soccorso, ritenendo sufficiente la cassetta di primo soccorso.
Per il dettaglio degli Allegati ti rimando al D.M. 388/03 che puoi scaricare al link
https://www.unipa.it/strutture/spp/.content/documenti/DM-_388_03.pdf.
I requisiti e la formazione degli addetti al primo soccorso sono infine definiti all’articolo 3 del D.M. 388/03:
“1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [ora articolo 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08], sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
- La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
- Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’Allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.
- Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’Allegato 4, che fa parte del presente Decreto.
- Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente Decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico”.
Per il dettaglio degli Allegati relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso ti rimando sempre al D.M. 388/03.
Metto però in evidenza che tali Allegati non richiedono una preparazione o una formazione scolastica di base, né titoli professionali, ma soltanto un corso di formazione (che nel caso delle aziende del gruppo B è di sole 12 ore).
Infine l’articolo 4 del D.M. 388/03 impone al datore di lavoro di disporre in azienda le attrezzature minime per il primo soccorso, da definire in collaborazione col medico competente:
“1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
- Le attrezzature e i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile”.
Anche tale articolo però rimane del tutto nel vago nella definizione di tali attrezzature, specificando solo in modo del tutto generale che esse “devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda”.
Per quanto sopra detto quindi, gli obblighi a carico dell’azienda relativamente al primo soccorso sono:
- designare gli addetti aziendali al servizio di primo soccorso, che devono essere in numero sufficiente in funzione delle dimensioni e dei rischi specifici della azienda e devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati, secondo i contenuti minimi riportati nel D.M. 388/03;
- garantire la possibilità di comunicazione con i servizi esterni di pronto soccorso (118);
- garantire la presenza di cassette di medicazione come definite, in funzione della tipologia di azienda dagli allegati del D.M. 388/03,
- garantire la presenza di attrezzature di primo soccorso, senza però che queste siano definite da atti normativi.
Nulla però viene detto relativamente alla necessità della presenza di un medico laureato e specializzato in primo soccorso, o di un infermiere professionista, tanto che per gli addetti al servizio di primo soccorso non è previsto, né nel D.Lgs. 81/08, né nel D.M. 388/03, nessuna pregressa istruzione o formazione e sono sufficienti le poche ore di formazione previste dagli Allegati del D.M 388/03.
E’ comunque vero che il datore di lavoro si assume la responsabilità (assieme, per quanto richiamato dagli atti citati, al medico competente) di come viene organizzato il primo soccorso in termini di risorse umane e strumentali.
La definizione dell’organizzazione del primo soccorso (come di tutte le misure di prevenzione e protezione) deve essere contenuta in maniera formale all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del D.Lgs.81/08, in virtù di quanto disposto dall’articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto che stabilisce che tale Documento deve contenere:
“l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
Tale documento è consultabile dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che può esprimere le sue opinioni sull’adeguatezza del servizio di primo soccorso e fare osservazioni e proposte in merito (articolo 50 del D.Lgs. 81/08).
Inoltre, in riferimento al tuo caso, in cui era presente una struttura per la gestione delle emergenze di primo soccorso già definita (e molto ben strutturata), vale comunque il concetto (richiamato dal D.Lgs. 81/08) che, in ogni caso, le misure di prevenzione (come in questo caso) e di protezione per tutelare la salute dei lavoratori non possano essere mai diminuite, ma solo migliorate.
Infatti l’articolo 15, comma 1, lettera specifica che:
“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
[…]
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi
[…]”
E in maniera più cogente (trattandosi di obbligo) l’articolo 28, comma 1, lettera c) specifica che il “documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [Documento di Valutazione dei Rischi]” deve contenere tra l’altro “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.
Pertanto la legge italiana prevede che ogni azienda debba programmare e attuare misure di miglioramento della sicurezza e, di conseguenza, non possa diminuire quelle già esistenti.
In questo senso il programma aziendale di limitare il servizio di primo soccorso, in assenza di interventi di compensazione (che devono essere comunque specificati nel Documento di Valutazione dei Rischi) che garantiscano un medesimo livello di efficacia ed efficienza non è legalmente attuabile.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Marco
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L’INFORTUNIO IN ITINERE: IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI NEL TRAGITTO CASA-LAVORO
Da Studio Cataldi
http://www.studiocataldi.it
11 aprile 2016
avvocato Pino Cupito
Analisi di un particolare tipo di danno risarcibile alla luce della recente attività giurisprudenziale: la caduta dalla bicicletta.
L’infortunio in itinere rappresenta quel danno risarcibile patito dal lavoratore durante il “normale tragitto” che quest’ultimo compie, all’andata e al ritorno, dal luogo della propria abitazione a quello di lavoro. Tale infortunio inoltre, in assenza di un servizio di mensa aziendale, potrà eventualmente ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di abituale consumazione dei pasti.
In via del tutto esemplificativa, per “normale percorso” deve chiaramente intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonché quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale.
Tuttavia, preme da subito precisare che la tutela risarcitoria prevista per tale tipologia di danno, potrà comunque essere invocata dal lavoratore qualora si verifichino circostanze atte oggettivamente a impedire a quest’ultimo di seguire detto “normale tragitto” e che lo costringano a un percorso alternativo. Basti pensare al riguardo alle ipotesi di interruzione o deviazione di percorso effettuate su ordine del datore di lavoro o dovute a forza maggiore.
Il risarcimento dei danni scatterà inoltre anche qualora il lavoratore utilizzi, per raggiungere il proprio luogo di impiego, un mezzo di trasporto privato, sempre che tale scelta sia all’uopo necessitata. Frequenti infatti sono i casi in cui il luogo di lavoro risulti ubicato in una zona non sufficientemente servita o del tutto sprovvista di mezzi pubblici.
Chiarificatore sul punto è stato inoltre l’intervento della Cassazione, la quale ha in più occasioni sancito la possibilità di utilizzo del mezzo di trasporto privato:
- in totale assenza di mezzi pubblici;
- in presenza mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;
- in caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.
Certamente, nell’ipotesi soprindicata, imprescindibile sarà, ai fini risarcitori, il rispetto da parte del lavoratore delle norme del Codice della Strada in occasione del sinistro.
Infine il recente sviluppo giurisprudenziale, allargando le maglie delle fattispecie analizzata, ha ricompreso nell’infortunio in itinere sia l’ipotesi di lesioni conseguenti a una rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia i casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su mezzi pubblici.
Alla luce delle considerazioni esposte, pare dunque evidente a giudizio di chi scrive come, salvo i cennati casi eccezionali, debbano escludersi dalla fattispecie esaminata gli incidenti che, per contro, si verificano in occasione di anomale interruzioni e/o deviazioni del nomale tragitto casa-lavoro.
Si suole parlare al riguardo del cosiddetto “rischio elettivo”, riferendosi con tale locuzione all’ipotesi in cui la situazione di pericolo sia causata unicamente dal lavoratore, il quale, assumendo un comportamento abnorme ed arbitrario dettato esclusivamente da scelte personali, interrompe il nesso di causalità tra l’evento e il danno subito.
Singolare sul punto è stata infatti la recente vicenda, portata all’attenzione del Supremo Collegio, di un lavoratore che, in occasione di un sinistro stradale occorso durante il tragitto casa-lavoro, si è visto negare dal giudice il risarcimento dei danni in quanto abitando in prossimità del luogo di lavoro e in zona ben servita da mezzi pubblici, si recava ugualmente in servizio con la propria autovettura. (Sentenza n. 22154 del 20/10/14 Cassazione Civile).
Orbene, sotto un profilo eminentemente pratico, deve precisarsi che il risarcimento delle lesioni subite costituisce un onere pecuniario sia della compagnia assicurativa che dell’INAIL e a entrambi dovrà consequenzialmente inoltrarsi la formale denuncia.
Tuttavia è bene ricordare che mentre, da un lato, l’indennizzo offerto dall’INAIL non coprirà l’intero danno subito dal lavoratore non risarcendo infatti l’Istituto anche il danno morale, dall’altro lato, il lavoratore danneggiato non potrà cumulare l’indennizzo INAIL con quello già ricevuto dalla compagnia assicurativa.
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IL TEMPO PER INDOSSARE LA DIVISA DA LAVORO VA RETRIBUITO
Da Studio Cataldi
http://www.studiocataldi.it
18 aprile 2016
avvocato Barbara Pirelli
Per il Tribunale di Ascoli (sentenza n. 583/2015), se è il datore di lavoro a indicare il tempo e il luogo dell’esecuzione della prestazione, questa è connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa
Alice nel Paese delle Meraviglie chiedeva al Bianconiglio: “Per quanto tempo è per sempre?” Il Bianconiglio rispondeva: “A volte solo un secondo”.
Certamente non ha chiesto un secondo ma dieci minuti di tempo il personale turnista infermieristico e ostetrico dell’ASUR Marche per poter indossare e dismettere la divisa di lavoro. Questa attività di vestizione, all’ingresso e svestizione all’uscita dal luogo di lavoro non veniva retribuita, per questa ragione il personale infermieristico ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per vedersi riconosciuto il pagamento di quei dieci minuti necessari per cambiarsi d’abito ed indossare la divisa oppure togliere la stessa alla fine del turno.
Ovviamente la ASUR Marche, convenuta in giudizio, riteneva assolutamente infondata la richiesta avanzata dal personale infermieristico; di diverso avviso è stato il Giudice, nella persona del Giudice Onorario Tiziana D’Ecclesia, che con la Sentenza n. 583 del 18/12/15, ha accolto le richieste avanzate dal personale infermieristico e ostetrico chiarendo in maniera puntuale le ragioni per le quali il tempo di vestizione e svestizione andava retribuito.
Come ricordato dal Regio Decreto n.692 del 5 marzo 1923 all’articolo 3, va considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa, inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giurisprudenza della Commissione Europea con Sentenza del 09/09/03) per comprendere se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro bisogna stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato a essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e a disposizione del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che le attività preparatorie vanno distinte in “remote e dirette”: le prime ad esempio riguardano il tragitto per recarsi sul posto di lavoro mentre, per le seconde va valutata la disciplina contrattuale.
In parole semplici, se il lavoratore ha la possibilità di scegliere liberamente dove cambiarsi, ad esempio a casa, questa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e in considerazione di ciò questa attività non va retribuita.
Al contrario se è il datore di lavoro a indicare il tempo e il luogo dell’esecuzione allora il lasso di tempo che occorre per svolgere questa attività deve essere retribuito.
Nel caso in questione il personale infermieristico e ostetrico dell’ASUR Marche, per questioni igieniche, è tenuto ad indossare la divisa negli stessi ambienti dell’azienda mentre non possono arrivare in divisa sul posto di lavoro, indossando la stessa a casa.
Di conseguenza indipendentemente dall’orario di timbratura la retribuzione viene corrisposta a decorrere dall’inizio formale del turno. Questo significa che i lavoratori sono tenuti ad arrivare in anticipo sul posto di lavoro proprio per effettuare le attività di vestizione. Tale attività è quindi connessa allo svolgimento della prestazione lavorativa e dunque riferibile al tempo di effettiva prestazione di lavoro, che va retribuita.
In buona sostanza, il lavoratore dedica una parte del proprio tempo, nel rispetto delle direttive datoriali, per indossare la divisa, tempo che va retribuito. Con riferimento, poi, al tempo necessario per effettuare queste operazioni il giudice ha riconosciuto un tempo di 10 minuti per la vestizione in entrata e altri 10 minuti per la vestizione in uscita, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo all’azienda convenuta.
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LO STRESS LAVORO CORRELATO QUESTO SCONOSCIUTO…IN ITALIA
Da FILCAMS CGIL Lombardia
http://www.rlsfilcams-lombardia.org
Quando cinque anni fa la legislazione italiana recepì le Direttive europee su stress lavoro correlato, ci fu una certa attenzione al tema, attenzione che però fu più mediatica che reale.
Si parlo molto degli effetti e delle possibili incidenze dello stress lavoro correlato sulla salute dei lavoratori, innumerevoli furono i convegni e le pubblicazioni sul tema.
Le aziende, quasi tutte, si diedero da fare e aggiunsero un altro fascicolo al documento di valutazione del rischio.
Essendo l’argomento non semplice e avendo dirette conseguenze sull’organizzazione dell’attività lavorativa la gran parte dei datori di lavoro con il supporto dei Medici Competenti e dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) assolsero gli obblighi di legge in modo poco più che formale.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) furono coinvolti in modo marginale nel processo che avrebbe dovuto portare alla valutazione del rischio stress lavoro correlato.
In Italia il risultato di tutto quel dibattito pubblico, di tutte quelle dotte valutazioni è che nelle aziende italiane lo stress lavoro correlato è un problema irrilevante.
Questo mentre secondo l’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza del Lavoro le percentuali dei lavoratori esposti a rischio stress lavoro correlato nei ventisette stati membri dell’Unione Europea si aggira sul 27-30% ovvero 54 milioni di lavoratori.
Ergo se in Europa il problema esiste in modo considerevole e in Italia è irrilevante è chiaro che c’è del marcio…non in Danimarca, come dice Marcello nell’Amleto, ma in Italia.
Le ragioni di una tale situazione possono essere molteplici:
- l’acquisto di pacchetti di valutazioni di stress lavoro correlato preconfezionati, così come di Documenti di Valutazione dei Rischi;
- la non validità dei sistemi di valutazione adottati dalle aziende;
- la validità dei sistemi di valutazione adottati, ma un loro utilizzo parziale e finalizzato a raggiungere un determinato obiettivo (l’irrilevanza del problema) e non a fotografare la realtà;
- il mancato coinvolgimento dei RLS e dei lavoratori nel processo di valutazione.
E’ proprio dal punto dal corretto coinvolgimento nel processo di valutazione dei RLS e dei lavoratori che dobbiamo ripartire, se non vogliamo essere corresponsabili di chi nasconde la polvere sotto il tappeto o la tenda.
La legge ci dà una grossa mano in quanto prevede che la valutazione del rischio stress lavoro correlato vada aggiornata ogni 2/3 anni.
Nel link riportato trovate un utilissimo documento del Comitato Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Le pagine da 7 a 30 sono un bigino su cos’è lo stress lavoro correlato e come effettuarne la valutazione.
Pagine semplici che consentono anche a chi è digiuno della materia di orientarsi.
Da pagina 31 a pagina 34, trovate, invece, quelle che sono le indicazioni alle quali per gli organi di vigilanza dovrebbero attenersi per verificare o meno il corretto adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi connessi alla valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Basta che i RLS o anche RSA verifichino se le indicazioni lì riportate siano state più o meno osservate nella stesura della valutazione del rischio da stress lavoro correlato della propria azienda per poter rimettere in discussione la valutazione fatta e qualora l’azienda non fosse disposta a rivederla nel rispetto della normativa richiedere ai sensi articolo 50 del D.Lgs. 81/08 l’intervento degli organi di vigilanza.
Un caso concreto, ma purtroppo non il solo.
C’è un grande multinazionale che predispone la valutazione del rischio stress e del suo aggiornamento come prevede la legge.
Nel farlo, però, l’azienda divide sì i lavoratori in gruppi omogenei, ricerca gli eventi sentinella (ma ai RLS non consegna i dati, né lo storico degli stessi), dispone quindi un questionario per la valutazione dei fattori di contesto e contenuto, ma lo stesso viene fatto compilare non ai lavoratori dei gruppi omogenei, ma ai responsabili operativi degli stessi unitamente a Medico Competente e RSPP.
E’ chiaro che ci troviamo, in questo caso, di fronte all’utilizzo distorto di una procedura corretta al fine di raggiungere il risultato atteso, l’irrilevanza dello stress lavoro correlato in quell’azienda.
Sappiamo benissimo che non è semplice anche solo tentare di richiedere, nella riunione periodica o in altri momenti di consultazione, il rispetto della legge di fronte a chi ha il potere (Datore di Lavoro), la conoscenza/competenza e capacita nell’argomentare (Medico Competente e RSPP), ma dobbiamo farlo se vogliamo svolgere a pieno il ruolo di RLS.
Per questo vi sollecito nuovamente ad un’attenta lettura del documento sullo stress lavoro correlato scaricabile al link sotto riportato.
Cordiali saluti
Giorgio Ortolani
Il documento “Indicazioni per la corretta gestione del rischio stress lavoro correlato” edizione gennaio 2012 è scaricabile all’indirizzo:
http://www.rlsfilcams-lombardia.org/app/download/6034801951/Indicazioni+per+la+corretta+gestione+del+rischio+SLC+-+gennaio+2012.pdf?t=1457277074
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IMMAGINI E INDICAZIONI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI TRABATTELLI
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
08 aprile 2016
Un quaderno per immagini dell’INAIL è dedicato ai trabattelli. La scelta dei trabattelli, il manuale di istruzioni, i controlli prima dell’uso e le immagini per migliorare la comunicazione della sicurezza nei cantieri edili.
Una delle attrezzature di lavoro molto utilizzate nei lavori edili, specialmente laddove ci si debba spostare rapidamente e si debbano eseguire lavori a quote non elevate, è il trabattello. E i trabattelli, se non scelti e utilizzati correttamente, possono essere correlati a gravi incidenti di lavoro.
Per migliorare la prevenzione degli infortuni e superare le difficoltà di comunicazione in materia di sicurezza dovute alla presenza di lavoratori stranieri nei cantieri, riprendiamo la presentazione degli otto opuscoli che compongono la collana “Quaderni per immagini”, realizzati dalla sinergia di due strutture INAIL, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione. Pubblicazioni che veicolano le informazioni attraverso disegni con funzione didascalica (il breve testo di presentazione è scritto in cinque lingue: italiano, inglese, francese, albanese e rumeno) e che sono correlate alla collana di “Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, già edita dall’INAIL in riferimento agli stessi temi dei “Quaderni per immagini” (scale portatili, trabattelli, parapetti provvisori, ancoraggi, reti di sicurezza, ponteggi fissi, sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto e sistemi di protezione individuale dalle cadute).
Dopo aver già presentato nei giorni scorsi i quaderni relativi ai sistemi di protezione individuale dalle cadute e ai ponteggi fissi, ci soffermiamo oggi sul “Quaderno per immagini” dal titolo “Trabattelli”, quaderno che sottolinea l’importanza di scegliere trabattelli sicuri.
In particolare si indica che datore di lavoro deve scegliere il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:
- le dimensioni dell’impalcato;
- l’altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento;
- la classe di carico;
- il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale;
- i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo;
- le condizioni del terreno;
- l’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre;
- la necessità degli ancoraggi.
Per avere ulteriori informazioni sulla sicurezza dei trabattelli possiamo fare riferimento anche al Quaderno Tecnico “Trabattelli” realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL.
Ad esempio nel manuale di istruzioni che il fabbricante deve produrre a corredo di ogni trabattello (deve essere disponibile nel luogo di utilizzo e nella lingua del Paese di utilizzo), il Quaderno Tecnico indica che devono essere specificati tutti quei fattori che influiscono sulla stabilità dell’attrezzatura.
In particolare:
- le condizioni del vento e gli interventi da effettuare nel caso in cui esse non permettano di lavorare sul trabattello e quando lo stesso deve essere smontato o fissato;
- le istruzioni per l’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorra per tutte le condizioni previste nell’uso sul trabattello;
- gli avvertimenti relativi ai carichi orizzontali e verticali che contribuiscono a rovesciare il trabattello, quali: carichi orizzontali causati dall’uso, per esempio per effetto del lavoro in corso su una struttura adiacente; carichi aggiuntivi del vento (effetto galleria di edifici aperti verso l’alto, edifici non rivestiti e sugli angoli di edifici);
- le raccomandazioni per il fissaggio dei trabattelli lasciati incustoditi.
E il manuale deve contenere l’avvertimento: “Stabilizzatori o sporgenze esterne e zavorra devono essere sempre applicati quando ciò è specificato”.
Riguardo all’uso del trabattello il Quaderno Tecnico indica poi che nel manuale di istruzioni il fabbricante deve specificare i seguenti controlli prima di ogni uso del trabattello, in aggiunta a quelli eseguiti durante la fase di montaggio:
- verificare che il trabattello sia verticale o richieda un riposizionamento;
- verificare che il montaggio strutturale sia sempre corretto e completo;
- verificare che nessuna modifica ambientale influisca sulla sicurezza di utilizzo del trabattello.
Il manuale deve inoltre:
- fornire indicazioni per l’uso in sicurezza nel rispetto dei regolamenti nazionali;
- precisare che non è consentito aumentare l’altezza dell’impalcato mediante l’uso di scale, casse o altri dispositivi;
- fornire indicazioni riguardo al sollevamento di utensili e materiali fino agli impalcati di lavoro del trabattello, nei limiti dei carichi ammissibili e della stabilità.
Torniamo ora al nuovo “Quaderno per Immagini” ricordando brevemente tutte le immagini contenute nel nuovo documento INAIL:
- Figura 1: Trabattello con scala a gradini (inclinazione da 35° a 55°);
- Figura 2: Trabattello con scala a pioli inclinata (inclinazione da 60° a 75°);
- Figura 3: Trabattello con scala a pioli verticale;
- Figura 4: Trabattello con montaggio dal basso;
- Figura 5: Utilizzo di un trabattello multiplo (se previsto dal fabbricante);
- Figura 6: Utilizzo di due trabattelli con scala a pioli verticale;
- Figura 7: Trabattello con telaio parapetto (montaggio dal basso);
- Figura 8: Montaggio di un trabattello;
- Figura 9: Trabattello per altezze elevate;
- Figura 10: Trabattello per utilizzo su scale.
Il documento “Trabattelli”, collana Quaderni per Immagini, INAIL, è scaricabile all’indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_trabattelli.pdf
Il documento “Trabattelli”, collana Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili, INAIL, è scaricabile all’indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/trabattelli_new-pdf.pdf
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UN NUOVO SUPPORTO PER UTILIZZARE SCALE PORTATILI PIU’ SICURE
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
11 aprile 2016
Un quaderno per immagini dell’INAIL è dedicato alle scale portatili.
I limiti dell’uso delle scale, la scelta delle scale da utilizzare, le buone prassi e le immagini per migliorare la comunicazione della sicurezza nei cantieri edili.
Probabilmente uno dei rischi più sottovalutati di caduta dall’alto, nei luoghi di lavoro e di vita, è quello relativo alla caduta da scale portatili. E, come rilevato dal Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, il 17,3% degli infortuni mortali per caduta dall’alto è correlato proprio all’uso e alle condizioni delle scale portatili che utilizziamo.
Per cercare di ridurre l’incidenza di questi infortuni e migliorare le difficoltà di comunicazione in materia di sicurezza dovute alla presenza di lavoratori stranieri, riprendiamo la presentazione degli otto opuscoli che compongono la nuova collana “Quaderni per immagini”, realizzati dalla sinergia di due strutture INAIL, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione.
Ricordiamo che queste pubblicazioni veicolano le informazioni attraverso semplici disegni e, per migliorare la comprensibilità tra i lavoratori stranieri, il brevissimo testo di presentazione delle immagini è scritto in cinque lingue diverse (italiano, inglese, francese, albanese e rumeno). Le pubblicazioni sono poi correlate alla collana di “Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, già edita dall’INAIL in riferimento agli stessi temi dei “Quaderni per immagini” (scale portatili, trabattelli, parapetti provvisori, ancoraggi, reti di sicurezza, ponteggi fissi, sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto e sistemi di protezione individuale dalle cadute).
Ci soffermiamo oggi sul “Quaderno per immagini” dal titolo “Scale portatili”, quaderno che ricorda come le scale portatili siano adottate, quale mezzo di accesso e lavoro, in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili.
E si sottolinea che vanno utilizzate, come posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non sia giustificato a causa del basso livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificate.
Per raccogliere ulteriori indicazioni sull’uso in sicurezza delle scale portatili possiamo fare riferimento anche al Quaderno Tecnico “Scale portatili”, a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT).
Un elemento importante su cui il Quaderno Tecnico si sofferma è la scelta della tipologia di scala portatile da utilizzare. Scelta che dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi.
Sono riportate, a questo proposito, alcune considerazioni:
- la scala doppia: non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, non deve superare l’altezza di 5 m;
- la scala in appoggio: è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, usata per l’accesso dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura, non deve superare l’altezza di 15 m;
- la scala trasformabile: nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio; in configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, in configurazione di scala in appoggio, usata per l’accesso, dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.
In ogni caso per tutte le tipologie di scale portatili la scelta deve avvenire dopo aver considerato che:
- si dovrà salire sulla scala fino a un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;
- non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;
- una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort maggiore rispetto a quella a pioli;
- occorre verificare la conformità della scala al D.Lgs. 81/08 che riconosce la norma tecnica UNI EN 131 e la presenza di un foglio o libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti, le indicazioni per un corretto impiego, le istruzioni per la manutenzione e la conservazione, gli estremi dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2, una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2;
- ogni scala deve essere accompagnata dalle istruzioni di base, nella lingua del paese in cui la scala è venduta; il testo delle istruzioni può essere accompagnato da schemi o figure; il produttore deve fornire l’elenco dei punti da ispezionare e verificare, unitamente ai criteri di valutazione “passa/non passa”; le istruzioni per ottenere l’elenco devono essere comprese nelle istruzioni per il lavoratore o riportate sulla scala; le istruzioni possono essere presentate anche nel sito web del fabbricante.
Concludiamo ricordando brevemente tutte le immagini contenute nel nuovo documento INAIL:
- Figura 1: Scala trasformabile in posizione di scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore;
- Figura 2: Scala movibile con piattaforma ai sensi della UNI EN 131-7;
- Figura 3: Scala movibile con piattaforma ai sensi della UNI EN 131-7;
- Figura 4: Scala doppia con piattaforma;
- Figura 5: Scala trasformabile a tre tronchi in posizione di appoggio;
- Figura 6: Scala telescopica;
- Figura 7: Scala movibile con piattaforma ai sensi della UNI EN 131-7;
- Figura 8: Scala a sfilo con meccanismo;
- Figura 9: Scala trasformabile in posizione di scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore;
- Figura 10: Scala semplice di appoggio.
Il documento dell’INAIL Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti “Scale portatili” collana “Quaderni per immagini” è scaricabile all’indirizzo:
https://www.INAIL.it/cs/internet/docs/allegato_scale_portatili.pdf
Il documento dell’INAIL Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti “Scale portatili” collana “Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili” è scaricabile all’indirizzo:
https://www.INAIL.it/cs/internet/docs/scale_portatili-pdf.pdf
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SETTE REGOLE VITALI PER CHI LAVORA SULLE LINEE ELETTRICHE
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
18 aprile 2016
I principi salvavita di Suva per chi lavora sulle linee elettriche.
La chiarezza degli incarichi, la protezione dai rischi, l’importanza di non lavorare da soli, le cadute dall’alto, le attrezzature pericolose e il soccorso agli infortunati.
Quando si parla delle regole, delle procedure di lavoro, relative a chi lavora con le linee elettriche, presenti nella Confederazione elvetica, bisogna tener conto non solo della diversità dei riferimenti legislativi tra la Svizzera e l’Italia, ma anche delle differenze nella distribuzione di energia elettrica tra i due paesi.
Tuttavia non solo molti dei suggerimenti prospettati dai documenti di Suva, l’Istituto elvetico per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni, sono adatti anche ai nostri lavoratori, ma spesso l’approccio elvetico a questi temi (con la sottolineatura del diritto di sospensione dei lavori laddove il rischio non sia stato eliminato o ridotto) è comunque uno stimolo al miglioramento delle nostre strategie di prevenzione.
Ci soffermiamo in particolare oggi su un documento di Suva, collegato alla campagna “Visione 250 vite”, dal titolo “Sette regole vitali per chi lavora sulle linee elettriche ordinarie”. E, in particolare, sul Vademecum correlato che raccoglie, oltre alle regole, approfondimenti e informazioni su come preparare, per ciascuna regola vitale, una mini-lezione.
Prima di entrare nel dettaglio di alcuni suggerimenti, di alcune regole, riportiamo brevemente l’elenco delle sette regole, dei sette principi salvavita:
- Regola 1: Incarichi chiari e precisi
- Regola 2: Mai lavorare da soli
- Regola 3: Mettere in sicurezza i piloni di legno
- Regola 4: Proteggersi dalle cadute dall’alto.
- Regola 5: Installare la messa a terra
- Regola 6: Uso corretto delle attrezzature
- Regola 7: Garantire il salvataggio.
Entriamo nel dettaglio delle sette regole.
REGOLA 1: LAVORIAMO CON UN INCARICO CHIARO E PRECISO E SAPPIAMO CHI E’ IL RESPONSABILE
Lavoratore: “Inizio il lavoro solo quando ho capito bene l’incarico e so chi è il responsabile. In caso di imprevisti (temporale, attrezzature inappropriate, ecc.) sospendo i lavori e avviso il superiore”.
Superiore: “Pianifico i lavori con cura, assegno gli incarichi in modo chiaro e impiego solo personale addestrato. Non tollero le improvvisazioni”.
Il documento sottolinea che per essere chiaro un incarico di lavoro deve essere pianificato accuratamente e prevedere una valutazione dei rischi preliminare. In questo modo si evitano i malintesi a tutto vantaggio della sicurezza e dell’efficienza.
Inoltre i seguenti punti rientrano in ogni incarico e devono essere chiari prima di iniziare i lavori:
- persona responsabile delle misure di protezione necessarie e dell’esecuzione sicura dei lavori in loco;
- lavori da eseguire;
- metodo di lavoro (lavori elettrici);
- luogo di lavoro (posizione di ogni parte dell’impianto, ad esempio con mappa);
- attrezzature di lavoro per raggiungere i punti sopraelevati (piattaforme elevabili, scale, DPI anticaduta);
- documentazione scritta dei lavori (lista di controllo, istruzioni di lavoro);
- formazione richiesta (competenze) per ogni addetto ai lavori;
- DPI (chi, cosa, quando); procedura in caso di infortunio.
E durante lo svolgimento del compito bisogna prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- non correre rischi inutili; prima di iniziare i lavori mettere in sicurezza il luogo di lavoro (materiale elettrico, ambiente, ecc.);
- se si usa una ricetrasmittente, i dipendenti devono sapere come farla funzionare;
- se l’incarico non è chiaro o manca della documentazione, bisogna sospendere i lavori e informare il superiore;
- documentare le fasi di lavoro concluse (spuntare le voci della lista di controllo, mettere la firma);
- informare gli addetti ai lavori sull’avanzamento dei lavori e sul da farsi;
- eseguire i controlli prescritti e documentarli (ad es. con liste di controllo e verbali).
REGOLA 2: SULLE LINEE ELETTRICHE ORDINARIE NON LAVORIAMO MAI DA SOLI
Lavoratore: “Faccio in modo che almeno un collega possa vedermi o sentirmi per dare l’allarme e soccorrermi in caso di emergenza”.
Superiore: “Faccio in modo che i miei dipendenti non lavorino mai da soli e metto a punto un piano per le emergenze”.
Bisogna mettere in chiaro che i lavoratori non devono mai lavorare da soli sulle linee elettriche ordinarie. In caso di lavori di routine è necessario garantire la reperibilità della persona tramite telefono cellulare o ricetrasmittente.
Non si può lavorare da soli perché:
- in caso di infortunio (elettrocuzione, arco elettrico, caduta, ecc.) è fondamentale il soccorso immediato: questo è possibile solo se l’addetto ai lavori è sorvegliato a distanza da una seconda persona;
- in caso di operazioni complesse e delicate è possibile consultarsi e, se necessario, la seconda persona può mettere in guardia l’altro da manovre errate.
REGOLA 3: SALIAMO SUI PILONI DI LEGNO SOLO SE ABBIAMO VERIFICATO LA LORO STABILITA’
Lavoratore: “Prima di salire su un pilone di legno verifico se è stabile. Deve essere sostenuto dai cavi elettrici o deve essere messo in sicurezza da chiodi, ancoraggi ausiliari o gru mobili”.
Superiore: “Faccio in modo che i miei dipendenti siano in grado di valutare correttamente la stabilità dei piloni di legno e salgano su di essi solo se sono stabili. La stabilità del pilone di legno deve essere garantita, altrimenti non si deve salire per nessuna ragione”.
Prima di salire su un pilone di legno è necessario verificare le condizioni del materiale tramite:
- un controllo visivo (ricerca di difetti evidenti);
- colpendo il palo con un martello partendo da terra sino a un’altezza di 2 metri: se il suono è sordo e cupo, significa che il legno è marcio, un suono chiaro e cristallino è sinonimo di legno sano.
E’ consentito salire sul pilone solo se la parte sommitale (ultimo terzo) è trattenuto con dispositivi meccanici.
REGOLA 4: – PROTEGGIAMO NOI STESSI E IL MATERIALE DALLE CADUTE DALL’ALTO.
Lavoratore: “Sui piloni che sorreggono le linee elettriche ordinarie uso i DPI anticaduta (ad esempio cintura di posizionamento con 2 funi). Porto il casco di protezione e faccio in modo che non cada del materiale”.
Superiore: “Istruisco i dipendenti sull’uso delle imbracature anticaduta. Faccio in modo che utilizzino sempre l’imbracatura di ritenuta e posizionamento e la seconda fune di posizionamento in base alla situazione”.
E’ importante verificare l’equipaggiamento e salire con l’attrezzatura giusta.
Il documento riporta un esempio di equipaggiamento base:
- un paio di ramponi per pali;
- una cintura combinata di arresto caduta e posizionamento (EN 361, EN 358);
- due funi di posizionamento con dispositivo di regolazione della lunghezza (EN 358);
- casco (con cinturino sottogola);
- scarpe da lavoro robuste, idonee ai ramponi (sopra la caviglia, suola robusta, si raccomandano le calzature di sicurezza);
- borsa da cintura portautensili;
- guanti idonei.
Se sul pilone di legno ci sono degli ostacoli da superare (incastri, tiranti, funi di ancoraggio, segnaletica stradale, ecc.), è necessaria un’ulteriore fune di sicurezza.
E una volta raggiunta la postazione, l’operaio deve proteggersi dalle cadute dall’alto, ad esempio mettendo una fune di sicurezza supplementare (un’altra possibilità per evitare le cadute è usare una fune bypass o una fune bloccante).
REGOLA 5: LAVORIAMO SOLO SE E’ PRESENTE LA MESSA A TERRA
Lavoratore: “Prima di iniziare i lavori la linea deve essere verificata e messa a terra. In caso di dubbio dico stop e chiedo al mio superiore”.
Superiore: “Faccio in modo che i dipendenti inizino a lavorare solo se ho ricevuto il «via libera» e se è stata installata la messa a terra”.
Il documento specifica che è necessario spiegare quali effetti hanno sul corpo umano una scossa elettrica, un arco elettrico o una scarica atmosferica. Spiegare anche quali sono le regole di sicurezza e comportamento da adottare.
Le linee devono essere messe a terra solo da personale autorizzato e competente. Tutti gli addetti ai lavori devono sapere chi sono.
Regola generale: è consentito iniziare a lavorare solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione e solo se dalla postazione di lavoro è visibile come minimo un dispositivo di messa a terra e cortocircuito
REGOLA 6: UTILIZZIAMO ATTREZZATURE POTENZIALMENTE PERICOLOSE SOLO SE ABBIAMO RICEVUTO PRECISE ISTRUZIONI IN MERITO.
Lavoratore: “Impiego le attrezzature di lavoro (motoseghe, autogru o piattaforme elevabili) solo se sono stato autorizzato e istruito a farlo. Rispetto sempre le regole”.
Superiore: “Mi assicuro che le attrezzature di lavoro (motoseghe, autogru o piattaforme elevabili) siano utilizzate solo da personale addestrato e competente. Verifico se si rispettano le regole”.
Si sottolinea che l’uso di motoseghe, autogru, piattaforme elevabili, verricelli a fune e catena è particolarmente pericoloso e che queste attrezzature devono essere utilizzate solo da personale qualificato e competente.
REGOLA 7: PREDISPONIAMO TUTTO QUANTO E’ NECESSARIO PER SOCCORRERE IMMEDIATAMENTE LE VITTIME DI UN INFORTUNIO.
Lavoratore: “So come comportarmi in caso di emergenza (dare l’allarme, ecc.) e so usare correttamente i mezzi di soccorso”.
Superiore: “Faccio in modo che sia sempre garantito il salvataggio in tempi rapidi. Stabilisco il piano di emergenza in base al luogo di lavoro e lo metto per iscritto. Faccio in modo che i dipendenti si esercitino periodicamente con i mezzi di soccorso”.
Il documento consiglia, infine, di svolgere delle esercitazioni, applicando la procedura per i soccorsi basandosi su una situazione realistica. Ed è utile far comprendere ai lavoratori le conseguenze nel caso si chiamino in ritardo i soccorsi.
Nota Bene
I riferimenti legislativi contenuti nel documento originale e i dati relativi agli incidenti riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori tenendo conto, tuttavia, delle differenze nella distribuzione di energia tra Svizzera e Italia.
Il documento di Suva, “Sette regole vitali per chi lavora sulle linee elettriche ordinarie”, edizione ottobre 2014 è scaricabile all’indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150317_SUVA_7_regole_lavori_linee_elettriche.pdf
Il documento di Suva, “Sette regole vitali per chi lavora sulle linee elettriche ordinarie. Vademecum”, edizione ottobre 2014 è scaricabile all’indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150317_SUVA_7_regole_lavori_linee_elettriche_vademecum.pdf